PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, lo Stato assegna alle predette università e istituti un contributo integrativo annuo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si sono conformati ai seguenti criteri:

          a) avere applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

          b) avere esentato da tasse e da contributi universitari gli studenti portatori di handicap o aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti sul diritto allo studio;

          c) avere presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50.

      3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

 

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finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.